Art. 3.
(Autorità garante della famiglia).

      1. È istituita l'Autorità garante della famiglia, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità, la quale opera in piena autonomia, è organo collegiale costituito da otto membri eletti nel numero di quattro ciascuno dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249. I membri

 

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sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e sono scelti tra persone di elevate doti morali, con specifica esperienza professionale sui temi giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti.
      3. L'Autorità si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da undici membri scelti dalla stessa Autorità tra magistrati e avvocati dello Stato, professori ordinari delle università, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, consiglieri parlamentari, dirigenti di associazioni familiari nazionali iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa Autorità. Presso l'Autorità è istituita, altresì, la Consulta nazionale delle associazioni familiari, con compiti di consulenza dell'Autorità alla quale rappresenta, altresì, le esigenze delle famiglie, anche in relazione ai vari contesti territoriali.
      4. L'attività e la composizione della Consulta sono disciplinate da un apposito regolamento dell'Autorità che prevede, altresì, i requisiti delle associazioni che vi aderiscono, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
      5. I componenti dell'Autorità, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo.
      6. Entro tre mesi dalla nomina, l'Autorità adotta un regolamento di organizzazione che disciplina, altresì, il trattamento giuridico ed economico del personale, costituito da un contingente non superiore a quarantacinque unità, tratto da amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché la gestione delle spese, delle quali annualmente rende il conto alla Corte dei conti.
      7. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.